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Aggiornamenti sul nuovo Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR)

Il 22 ottobre 2024 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza rivolta agli organismi notificati sul nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), organizzata dalla Commissione Europea.
L’evento è stato suddiviso in 4 sezioni:
- Presentazione del nuovo CPR;
- Il ruolo degli Organismi Notificati;
- Transizione al nuovo CPR;
- Requisiti degli Organismi Notificati.
ed ha rappresentato un momento fondamentale per fare il punto sulle novità normative, con particolare attenzione alla seconda sessione, nella quale sono state descritte le novità relative ai sistemi di valutazione.
In particolare, è stato preso in esame il nuovo sistema di valutazione e verifica 3+, relativo alla validazione delle prestazioni ambientali.
L’atto delegato (Reg. UE 2024/2769), pubblicato a fine ottobre, ha sancito definitivamente l’introduzione del sistema 3+ all’interno dell’attuale CPR UE305/2011, rappresentando un importante passo avanti per l’integrazione dei requisiti di sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.
Ricordiamo che il sistema 3+ prevede alcuni importanti requisiti per il fabbricante e per l’Organismo Notificato:

Fabbricante
Deve valutare le performance ambientali del prodotto e mettere in atto un controllo di produzione in fabbrica
Organismo Notificato
Deve decidere sull’emissione, la limitazione, la sospensione o la revoca del report di validazione, in base ai risultati delle seguenti valutazioni e verifiche:
(i) validazione dei dati di input, delle ipotesi effettuate e della conformità con le PCR generali o specifiche;
(ii) validazione della valutazione delle performance ambientali eseguite dal produttore;
(iii) validazione del processo applicato per generare tale valutazione;
(iv) validazione dell’uso corretto del software, se presente;
(v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per validare eventuali dati specifici dell’azienda.

Durante la conferenza, è stato messo in evidenza il ruolo del gruppo SH03 degli Organismi Notificati, di cui ICMQ è coordinatore. Ricordiamo che il Sector Group orizzontale ha il compito di sviluppare documenti che hanno lo scopo di armonizzare il comportamento degli Organismi Notificati, in assenza di specifiche regole dettate dalle norme armonizzate. In particolare, il lavoro del SH03 verte sul tema dell’uso sostenibile delle risorse naturali (7° requisito di base – BWR – delle opere di costruzione nell’attuale CPR 2011 e 8° requisito nel futuro CPR in fase di pubblicazione).
I documenti in fase di sviluppo sono i seguenti:
a. documento generale sulle modalità operative di applicazione del sistema AVCP 3+;
b. processo di validazione delle performance ambientali;
c. tempi minimi di audit da parte degli organismi notificati;
d. documento sulle modalità di validazione delle performance ambientali delle stufe a combustibile solido.
Quest’ultimo documento si è reso necessario, in quanto le stufe sono la prima categoria di prodotto che ricade nel campo di applicazione di una norma armonizzata, della serie EN 16510-x, la quale prevede già la dichiarazione delle caratteristiche ambientali relative al BWR 7. Per questo motivo, al fine di venire incontro alle esigenze dei produttori, è in sviluppo un documento apposito, focalizzato sulle modalità operative di applicazione del sistema AVCP 3+ a questa categoria di prodotti.
Per concludere, l’evento sul nuovo CPR ha sottolineato l’importanza degli Organismi Notificati nel percorso verso la sostenibilità ambientale. L'introduzione del sistema 3+ è un passo significativo verso il mercato che richiede sempre più prodotti sostenibili. ICMQ e il sector group orizzontale SH03 affronteranno la sfida di supportare l’industria in questo momento di transizione, operando nel contempo per massimizzare l’omogeneità di comportamento degli Organismi Notificati, impegnati nelle attività di validazione.
Sebbene inizialmente si temesse una moderata partecipazione, la prima riunione del gruppo SH03 ha visto la presenza di più di 60 partecipanti. Tra questi troviamo anche il TC350 del CEN, l’Associazione Construction Product Europe, diversi Program Operator ed Eco Platform. Ricordiamo che Eco Platform è l’Associazione dei Program Operator internazionali nel settore delle costruzioni, la cui esperienza, messa in campo per la verifica delle EPD, è di grande valore per gli scopi del SH03 e per tutti i partecipanti, al fine dell’armonizzazione dei processi di verifica delle prestazioni ambientali.
Nel corso della prima riunione sono stati presentati diversi argomenti di interesse:
- i requisiti degli Organismi Notificati, secondo l’art. 43 del CPR 305/2011;
- le differenze tra la ISO 17029 e la ISO 17065 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, come possibili futuri standard di accreditamento per i futuri Organismi Notificati nell’ambito della Sostenibilità Ambientale;
- il primo Standard EN 16510-2-1 “Residential solid fuel burning appliances”, nel quale sono state implementate le prime caratteristiche ambientali. Un approfondimento sullo Standard sarà condotto durante la seconda riunione prevista presso la sede di ICMQ S.p.A.
Per essere informati sulle implicazioni derivanti dall’introduzione del requisito della sostenibilità ambientale, l’istituzione del sector group orizzontale rappresenta una grossa opportunità per tutti gli Organismi Notificati.
ICMQ porterà al tavolo europeo la sua esperienza sia come Organismo Notificato, sia come Organismo di Verifica e Validazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, senza dimenticare l’esperienza come gestore del Programma EPDItaly per la pubblicazione delle EPD.
Il CPR 2024, oltre all’implementazione fattiva del BWR “uso sostenibile delle risorse naturali” (7° nel CPR 305/2011 e 8° nel futuro CPR 2024), presenta ulteriori novità che impatteranno in modo considerevole sul mondo dei prodotti da costruzione:
I requisiti di base delle opere di costruzione (BWR) da sette diventano otto e sono spiegati approfonditamente nell’Annex I. Essi non costituiscono obblighi direttamente incombenti sugli operatori economici, ma sono alla base dell’attività di redazione delle specifiche tecniche armonizzate.
Ai preesistenti si aggiungono, al 7° posto, le «Emissioni delle opere di costruzione nell’ambiente esterno». Di conseguenza, il “settimo requisito” del 305/2011, ad oggi inattuato, diventa l’ottavo, intitolato sempre «Uso sostenibile delle risorse naturali nelle opere di costruzione».
L’Annex II definisce a priori una serie di 19 caratteristiche essenziali valide per tutti i prodotti da costruzione (di conseguenza una serie di prestazioni da dichiarare, obbligatoriamente o volontariamente), facenti capo perlopiù all’ottavo requisito. La dichiarazione di tali prestazioni sarà progressivamente resa obbligatoria.
L’Annex III definisce, in generale, i requisiti dei prodotti, con riferimento al loro intero ciclo di vita.
L’Annex V riporta i contenuti della vecchia Dichiarazione di Prestazione (DOP), che viene rinominata “Dichiarazione di Prestazione e Conformità”. Occorrerà capire se ciò riporterà in auge il concetto quasi “filosofico” della “presunzione di conformità derivante dall’apposizione della marcatura CE”, risalente alla Direttiva 89/106.
L’Annex IX verte sui Sistemi di Valutazione e Verifica (Assessment and Verification Systems – AVS), che presentano varie novità rispetto ai vecchi AVCP (Sistemi di Valutazione e Verifica di Costanza della Prestazione).
Tralasciando il AVS 3+, di cui si è già parlato sopra, In tutti i restanti AVS: 1+, 1, 2+, 3 e 4, alle attività a carico del Fabbricante si aggiungono:
- la redazione della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione del Regolamento CPR per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni;
- la redazione della documentazione tecnica contenente la prova di conformità con i requisiti di prodotto applicabili ai sensi del Regolamento CPR.
Nel sistema AVS 3 alle attività a carico del Laboratorio Notificato si aggiunge: la conferma che il prodotto-tipo è stato correttamente determinato e la categoria di prodotti (prodotti appartenenti ad una famiglia di cui all’Annex VII, accomunati dalla stessa destinazione d’uso) è stata correttamente applicata.
Nel sistema AVS 1+, 1 e 2+, alle attività a carico dell’Organismo Notificato si aggiungono: la conferma che il prodotto tipo è stato correttamente determinato, che la categoria di prodotti è stata correttamente applicata (AVS 1+, 1 e 2+) e (solo per AVS 2+) che la prestazione del prodotto è stata correttamente valutata, sulla base della revisione della documentazione del prodotto.
Infine, sempre a carico dell’Organismo Notificato, per gli AVS 1+, 1 e 2+, si aggiunge l’attività di
verifica dei compiti aggiuntivi del fabbricante di cui ai punti precedenti, ovvero:
- la verifica della redazione della documentazione tecnica contenente la prova della corretta applicazione del Regolamento per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni;
- la verifica della redazione della documentazione tecnica contenente la prova di conformità con i requisiti di prodotto applicabili ai sensi del regolamento.
Con ogni probabilità, a fronte delle nuove attività espressamente poste in carico agli Organismi Notificati, vi sarà una generale necessità di aumento delle tempistiche delle verifiche ispettive dedicate alla marcatura CE dei prodotti.
È stato risolto l’annoso problema della mancanza di riferimento per i prodotti discreti (non sfusi), con la voce: “codice unico di identificazione del prodotto tipo e, quando disponibile, numero di lotto o serie”.
Laddove una prestazione non venga dichiarata, non si utilizzerà più la dicitura “No Performance Determined” (NPD) o “Nessuna Prestazione Dichiarata” in italiano, ma si scriverà “NULL”.
È prevista la citazione delle prestazioni di sostenibilità facendo riferimento, tra l’altro, al ciclo di vita ed al software utilizzato per la sua determinazione. Quando sarà disponibile, detto software sarà unico e fornito dalla Commissione Europea. Il calcolo delle prestazioni di sostenibilità dovrà tenere conto anche dell’apporto del packaging.
Sarà introdotto il Passaporto Digitale del Prodotto da Costruzione. Esso sarà un sistema di identificazione, basato sulle modalità stabilite da apposito regolamento particolare (atto delegato del CPR) e dal Regolamento sull’Eco Design per i prodotti sostenibili, compatibile ed interoperabile con i sistemi di Building Information Modeling (BIM), che terrà conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.
Vi saranno soggetti (attori del processo edilizio o preposti ai controlli) che potranno accedere, sempre gratuitamente, con diversi livelli di autorizzazione, alle informazioni relative ai prodotti da costruzione dotati di passaporto digitale; altri: i fabbricanti, decostruttori, deinstallatori, autorizzati al riciclo, saranno autorizzati invece alla redazione e/o modifica delle informazioni contenute nel passaporto digitale.
Il Passaporto Digitale sarà reso obbligatorio a partire da 18 mesi dopo l’entrata in vigore di apposito regolamento particolare (anche questo sarà un atto legislativo delegato dal Parlamento Europeo alla Commissione).
Il nuovo CPR 2024 considera tra i prodotti da costruzione anche quelli “3D printed” ovvero stampati in 3D. Occorrerà capire se in tali prodotti saranno ricompresi anche quelli stampati direttamente in cantiere, evento che rispetto all’immissione sul mercato e alla vera e propria costruzione dell’opera (la seconda attività è sotto il controllo diretto e soggetta alla legislazione dei singoli stati membri) si colloca in posizione “borderline”.
All’art. 4 si stabilisce che La Commissione Europea nell’ambito dei prodotti da costruzione deve essere assistita da un gruppo di esperti ("il CPR Acquis Expert Group", peraltro già costituito e operativo). Il gruppo è composto dagli stakeholder e deve supportare la Commissione nel gestire le richieste di specifiche tecniche armonizzate provenienti dagli Stati Membri.
Agli art.27 e 28 sono trattati gli obblighi di due attori del mercato prima non considerati esplicitamente: i cosiddetti “fulfillment service proveders”, cioè i fornitori di servizi di logistica e gli “online marketplaces”, i cui obblighi si applicano non solo ai rivenditori che commerciano online, ma anche a tutti i fabbricanti che vendono tramite internet.
Il nuovo CPR dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea entro il 2024. Per due anni sarà ancora possibile l’emissione di norme armonizzate e la loro pubblicazione in GUE sulla base del REG. UE 305/2011. Sono stati già emessi mandati verso il CEN per operare in questo senso sulle norme relative ai prefabbricati strutturali in calcestruzzo ed alle strutture metalliche. Queste norme conterranno già, nella nuova edizione che dovrebbe essere disponibile entro il 2025, requisiti in merito all’uso sostenibile delle risorse naturali ed all’emissione di sostanze pericolose.
Fintanto che le norme armonizzate applicabili a determinati prodotti saranno quelle pubblicate sotto il vecchio CPR, per quei prodotti continuerà a valere il CPR 305/2011; quando avverrà la pubblicazione e il termine del periodo di coesistenza di nuove versioni delle norme armonizzate, emesse sulla base del nuovo CPR, allora per i prodotti coinvolti sarà possibile solo l’applicazione del CPR 2024.
La coesistenza tra i CPR, vecchio e nuovo, durerà approssimativamente fino al 2039, anno di definitiva abrogazione del Reg. UE 305/2011.
ICMQ sta predisponendo per il 2025 appositi eventi formativi, al fine di portare a conoscenza degli operatori del mercato le novità contenute nel nuovo CPR. I dettagli saranno disponibili sul sito www.icmq.it alla voce Formazione – Corsi.

Leggi l'articolo impaginato su ICMQ Notizie n. 116

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