Certicam: il nuovo schema per la certificazione del contenuto di materiale riciclato
Come ormai noto, già da alcuni anni i criteri ambientali minimi (Cam), devono essere opportunamente richiamati nella documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti per bandi inerenti alcune categorie di prodotti e servizi richiesti dalla pubblica amministrazione.
Nel settore dell’edilizia vige il Cam “Criteri Ambientali Minimi per l’ L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”, la cui ultima versione risale allo scorso mese di ottobre (Dm 11/10/2017, pubblicato in G.U n. 259 del 06/11/2017).
In questa versione, tra le modalità indicate per dare evidenza del contenuto di materiale riciclato, nei diversi componenti edilizi, è indicata “una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma Iso 14021”. Si ricorda come tale modalità abbia sostituito quella presente nelle precedenti versioni del decreto, ovvero una “autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma Iso 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità”.
Con questa modifica si è venuta a manifestare in modo ancor più evidente l’esigenza di definire uno schema di certificazione di prodotto che indichi univocamente requisiti e modalità di verifica, senza possibili rischi di disallineamento tra i diversi organismi di valutazione che attualmente operano sul mercato in qualità di soggetti idonei ai sensi del decreto, rilasciando certificazioni secondo schemi proprietari.
Proprio a tal fine, Conforma, Alpi e Aioici, le tre principali associazioni degli organismi di certificazione e ispezione e laboratori di prova di terza parte in Italia, di concerto con Accredia, l’ente unico di accreditamento e con il ministero dell’Ambiente quale soggetto informato dell’iniziativa, si sono fatte promotrici della definizione di questo schema di certificazione (al quale è stato dato il nome di Certicam).
Lo schema, una volta riconosciuto accreditabile da Accredia, potrà essere impiegato da tutti gli organismi di terza parte, i quali, una volta accreditati, garantiranno di svolgere questa attività di certificazione con omogeneità di comportamento e dell’operato sul mercato.
Da un punto di vista tecnico, la proposta di schema, il cui iter di riconoscimento da parte di Accredia è già in corso, intende disciplinare non solo la certificazione del contenuto di materiale riciclato nei componenti, ma anche quello dei materiali recuperati e dei sottoprodotti, in virtù dell’introduzione nel Cam anche di tali materiali per il soddisfacimento dei requisiti per alcune categorie di componenti edilizi. S’intende, in tal modo, anche fare maggiore chiarezza interpretativa in merito alle qualifiche dei materiali, sulla base di quanto già indicato nel Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., di quanto previsto dalla norma Iso 14021 e in considerazione anche del recente Decreto dello stesso Ministero dell’Ambiente su “End of Waste”. Anche in questo caso l’omogeneità dell’interpretazione è un fattore fondamentale, affinché i produttori comunichino correttamente al mercato le caratteristiche dei propri prodotti per rispettare quanto richiesto dai Cam, e la loro comparabilità.
Circa invece le modalità di verifica, la proposta di schema prevede, quale elemento indispensabile, la necessità di riferirsi a verifiche riguardanti la produzione, svolte anche attraverso attività di audit in campo da parte degli ispettori. In mancanza di tale possibilità non risulterebbe infatti possibile certificare efficacemente il contenuto di materiale riciclato di un prodotto finito, poiché questo non può essere determinato sulla base di sole evidenze documentali, né tanto meno riferendosi a prove sperimentali.
Affinché un prodotto sia certificabile lo schema richiede che il produttore dia evidenza di tutti i diversi elementi del processo per la creazione del prodotto contenente materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto: la corretta identificazione del prodotto e del valore della prestazione comunicata, la gestione dell’approvvigionamento dei materiali e del controllo degli aspetti legislativi relativi alla (eventuale) gestione dei rifiuti, il calcolo del quantitativo di materiale riciclato sulla base della ricetta del prodotto corredato dalle evidenze di approvvigionamento, l’attuazione di un efficace autocontrollo aziendale sul processo di produzione e sul prodotto finito in grado di intercettare e gestire eventuali prodotti non conformi e quindi non coerenti con la prestazione comunicata.