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Pubblicata la PDR UNI per la verifica del contenuto di riciclato

E' stata recentemente pubblicata la UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".
Si tratta dell’attesa prassi di riferimento (PdR) di UNI, frutto dell’iniziativa promossa da Conforma, AIOICI e ALPI, le tre principali associazioni di categoria che rappresentano la quasi totalità degli organismi di certificazione, d’ispezione e dei laboratori di prova, che operano a livello nazionale.
L’esigenza di sviluppare questo documento da parte dei soggetti promotori nasce dalla sempre più crescente importanza e attenzione riservata in questi anni alla tematica dell’uso sostenibile delle risorse nei processi produttivi, allo scopo di minimizzare l’uso di materia prima vergine a favore invece dell’impiego di materiali ottenuti dai processi di recupero e riciclo dei rifiuti o di altri materiali di scarto.
É noto infatti come questo requisito sia oggi presente nei bandi di gara degli appalti pubblici per specifiche forniture della pubblica amministrazione, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti ed emanati dai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), che costituiscono gli strumenti esecutivi del PAN-GPP, il Piano di azione nazionale per l’attuazione del “Green Public Procurement”, la politica di acquisizione delle forniture delle pubbliche amministrazioni degli stati membri definita a livello comunitario, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti ambientali e i loro potenziali effetti sul territorio e sulla salute umana.
Analogamente, ed in anticipo rispetto all’iniziativa pubblica, anche il mercato privato aveva da tempo maturato questa attenzione, la prova è nel requisito già presente in tutti i principali protocolli di sostenibilità degli edifici realizzati a livello internazionale (LEED, BREEAM, ITACA, ecc.) applicati in molti dei più rilevanti interventi edili realizzati nel nostro paese negli ultimi dieci anni.

Gli obiettivi
La PdR è stata redatta con l’intento di perseguire molteplici scopi, in primis definire una chiara metodica di verifica, applicabile ad un’ampia generalità di prodotti, e rivolta non solo alla prestazione ambientale del contenuto di materiale riciclato, ma anche al contenuto di materiale recuperato e di sottoprodotto, in quanto esplicitamente indicati all’interno della legislazione nazionale (vedi Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”). Il documento costituisce inoltre un riferimento in merito alle definizioni di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto, per comprendere meglio a cosa ci si riferisca quando se ne deve calcolare il suo contenuto e che possa rappresentare un guida sia per i verificatori sia per i produttori stessi. Ciò è stato fatto senza introdurre elementi di novità, ma riprendendo quanto già stabilito dalla legislazione nazionale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i) e della normazione tecnica internazionale (norma ISO 14021), collocandolo in quadro di piena coerenza reciproca, e chiarendo quegli elementi apparentemente tra loro non allineati, che hanno generato in questi anni disomogeneità interpretative, a scapito di quell’uniformità che invece è un fattore imprescindibile quando si impiega una prestazione ambientale quale elemento di raffronto circa l’idoneità o meno di un prodotto presente sul mercato. Infine esso diventa uno strumento tecnico a servizio di Accredia, l’ente di accreditamento unico nazionale, per la definizione di uno schema di certificazione in base al quale poter avviare l’operazione di accreditamento dei soggetti verificatori in grado di eseguire le verifiche di questi parametri ambientali in modo terzo, omogeneo e uniforme.
Dovendo contemperare questa pluralità di obiettivi è comprensibile come l’elaborazione del documento sia stata particolarmente laboriosa, e la sua pubblicazione sia giunta al termine di un lungo processo di lavoro, che ha visto la partecipazione di esperti tecnici, associazioni e organismi di certificazione del settore, tra i quali ICMQ in rappresentanza di Conforma, compresi esponenti di Accredia e del MATTM stesso.

I vantaggi
Peraltro, l’iter previsto da UNI per la realizzazione di una PdR prevede, al pari di una vera e propria norma, un periodo di consultazione pubblica nel quale qualsiasi parte interessata può far pervenire i propri commenti sul testo in corso di elaborazione. Tutti i commenti vengono valutati e gestiti dagli esperti del tavolo di lavoro, realizzando nel modo più ampio possibile, quel percorso partecipato e condiviso, connaturato con l’esigenza stessa di creare una prassi di riferimento che regoli una specifica tematica e che vede una pluralità di soggetti a vario titolo interessati, come sicuramente è quella oggetto di questa PdR.
Il risultato è un documento, che pur rimanendo piuttosto snello, definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto immesso sul mercato nazionale, indipendentemente dalla sua tipologia, nonché i requisiti che devono avere sia soggetti che operano le verifiche di tali parametri, sia certificati che li attestano.
Il campo di applicazione della PdR copre quindi un’ampia gamma dii prodotti indicati nei decreti del MATTM, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del MATTM delegato dall'art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), tra cui quelli che sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli (esclusi gli imballaggi); sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano; non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
La PdR invece non si applica ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali, ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica. Non è applicabile neanche ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

La struttura
Il documento è strutturato fondamentalmente in tre parti. La prima individua lo scopo, il campo di applicazione, i termini e le definizioni e chiarisce alcuni aspetti in merito alla finalità della norma. La seconda individua il “processo di verifica della conformità”, distinguendo tra valutazione iniziale, la successiva sorveglianza periodica e i requisiti per la verifica di prodotti immessi sul mercato da un distributore, importatore o rappresentante autorizzato. La terza parte definisce gli aspetti relativi allo schema certificativo, in merito ai requisiti richiesti agli organismi che effettuano la verifica, a quelli che deve avere l’iter di verifica stesso, il certificato e le regole per l’uso del marchio.
In particolare, ai fini della verifica del contenuto di riciclato in un prodotto, la PdR stabilisce la necessità di effettuare una pluralità di verifiche sui seguenti aspetti: la corretta identificazione dei prodotti e dei valori dichiarati, la corretta identificazione e la tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, la definizione e la correttezza di una procedura aziendale per la determinazione del contenuto e del periodico autocontrollo del processo di produzione in fabbrica da parte dell’organizzazione, la verifica della correttezza della metodologia di calcolo e dei valori dichiarati dall’organizzazione sulla base delle ricette compositive dei prodotti, e la verifica dei valori effettivamente presenti nel prodotto risultante al termine del processo di fabbricazione, realizzate attraverso controlli eseguiti direttamente nel sito produttivo.
La PdR rimarrà disponibile per un periodo non superiore a cinque anni, tempo massimo dalla sua pubblicazione entro il quale può essere trasformata in un vero e proprio documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR), oppure dovrà essere ritirata. Tuttavia l’interesse sulla tematica è tale da non far presagire questa possibilità. Anzi, così come contemplato da UNI per tutte le sue PdR: che chiunque in futuro possa proporre suggerimenti per il miglioramento del documento, con tutta probabilità ci si aspetta che questa PdR sia solo una prima versione, cui ne seguiranno altre già ben prima della scadenza del quinquennio previsto, realizzate sempre attraverso il medesimo processo di sviluppo condiviso previsto da UNI, per accogliere eventuali elementi di sviluppo sulla base delle esperienze applicative maturate nei diversi settori, così come per adeguare il documento all’evoluzione normativa e legislativa su tale tematica.
Inoltre, la stessa struttura di questa PdR lascia già spazio per lo sviluppo di eventuali altre PdR che, in coerenza a questa, possano accogliere e dettagliare ulteriormente quelle peculiarità relative alla tematica affrontata ed insite quando la si applica ad una specifica tipologia di prodotto.

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ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.