News

Outsourcing di produzione: nuova tendenza del mercato dei prodotti da costruzione

Da alcuni anni il mondo dei prodotti da costruzione sta cambiando. Fino a poco tempo fa ogni fabbricante disponeva di un proprio sito produttivo, dove realizzava la propria linea completa di prodotti. Solo nel comparto chimico ricorrevano all’outsourcing, ma si trattava appunto di pochi sporadici casi, limitati a prodotti di nicchia.
Oggi invece il ricorso alla produzione in outsourcing è diventata una realtà che interessa non solo il comparto della chimica, ma l’intero panorama dei prodotti da costruzione. Nell’ultimo anno poi, la pandemia ha accentuato questo nuovo modo di produrre, portando grandi e piccoli operatori a cercare partner ai quali appoggiarsi per ampliare la propria offerta sul mercato.
Ma cosa comporta per un fabbricante affidare in outsourcing la propria produzione? Quali obblighi rimangono in capo al fabbricante e quali passano invece all’outsourcer?

Identikit del fabbricante
Prima di rispondere queste domande è bene però chiarire cos’è un ‘fabbricante’. Il regolamento prodotti da costruzione Cpr 305/2011 chiarisce al cap. 2 ‘Definizioni’ in modo chiaro e senza equivoci, che il fabbricante è ‘qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.’
Questa definizione non lascia margine di dubbio: il ‘fabbricante’ non è colui che realizza materialmente un prodotto all’interno del proprio sito produttivo (chiameremo questo soggetto outsourcer), ma è colui che lo mette a disposizione del mercato con il proprio nome. Questo significa che a lui rimarranno in capo gli obblighi elencati al cap. 11:
1. redigere la dichiarazione di prestazione;
2. conservare la documentazione tecnica (ITT/ITC, autocontrolli FPC, manutenzione e taratura della strumentazione di produzione e controllo) e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni dall’ultima messa a disposizione del mercato del prodotto;
3. assicurare che siano poste in essere tutte le procedure necessarie per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata e che quest’ultima venga aggiornata in caso di modifiche del prodotto iniziale di tipo;
4. assicurare che i prodotti, o se del caso gli imballaggi/documenti di trasporto rechino i necessari riferimenti per la corretta identificazione del prodotto da costruzione;
5. indicare sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato;
6. assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;
7. nel caso in cui sorga anche solo il dubbio che il prodotto non sia conforme alla dichiarazione di prestazione adottare le misure correttive necessarie per renderlo conforme. In caso di rischio, ritirarlo o richiamarlo dal mercato avvisando le competenti autorità nazionali degli Stati membri;
8. fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente.

Identikit dell’outsourcer
L’outsourcer ha ovviamente degli obblighi, ma questi sono nei confronti del fabbricante che gli ha affidato la produzione in outsourcing:

  • se il prodotto-tipo oggetto del contratto è di proprietà dell’outsourcer, condividere con il fabbricate le prove iniziali di tipo;

  • fabbricare il prodotto conformemente al prodotto iniziale di tipo;

  • mantenere attivo un controllo di produzione in fabbrica efficace ed efficiente;

  • fornire periodicamente (la tempistica deve essere concordata con il fabbricante) tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del prodotto.

  • Il fabbricante deve quindi obbligatoriamente acquisire la documentazione del controllo di produzione in fabbrica dall’outsourcer e controllarne la conformità, per poter dimostrare di aver sotto controllo il proprio processo produttivo e, in caso di necessità, poter intervenire ordinando opportune modifiche all’FPC, richiamare o ritirare il prodotto dal mercato. L’attività di controllo della documentazione può anche essere svolta per conto del fabbricante da parte dell’outsourcer (se ciò è esplicitamente previsto nel contratto tra i due), ma la responsabilità di tale controllo e delle relative azioni restano in carico al fabbricante.
    L’ente di certificazione, nell’ambito del proprio ruolo, e conformemente al sistema AVcP previsto dalla norma di prodotto armonizzata, svolgerà l’audit inziale e le sorveglianze e richiederà al fabbricante (a cui è intestato il certificato oggetto di audit) le evidenze necessarie per dimostrare che il controllo di produzione in fabbrica da lui attivato in accordo con l’outsourcer, sia sotto controllo e garantisca la messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi al prodotto-tipo e alla norma armonizzata di prodotto di riferimento.

    Leggi l'articolo su ICMQ Notizie n. 102

    indietro

    Condividi

    ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.