ICMQ certifica i prodotti in conformità alla UNI/PdR 88:2020
Fin dalla prima pubblicazione da parte dell’ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM, oggi Ministero della Transizione Ecologica) dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, regolati attualmente dal Decreto ministeriale del 11 Ottobre 2017, ICMQ ha erogato servizi utili per le aziende produttrici nel settore delle costruzioni, e non solo, al fine di dare evidenza del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, secondo le diverse tipologie di certificazioni previste dal decreto stesso, e dai suoi successivi aggiornamenti occorsi in questi anni.
I CAM costituiscono gli strumenti esecutivi del PAN-GPP, il Piano di azione nazionale per l’attuazione del “Green Public Procurement”, la politica di acquisizione delle forniture delle pubbliche amministrazioni (P.A.) degli stati membri, definita a livello comunitario, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti ambientali e i loro potenziali effetti sul territorio e sulla salute umana. L’obbligatorietà dell’applicazione nei bandi delle stazioni appaltanti dei CAM relativi a categorie di forniture di beni e servizi della P.A. è regolata dall’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017).
Ai servizi già esistenti per la convalida delle Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), delle verifiche per la certificazione Remade in Italy® e alla certificazione di prodotto proprietaria secondo il Regolamento ICMQ CP DOC 262, si affianca ora la possibilità per le aziende che si rivolgono a ICMQ di richiedere la certificazione in conformità alla UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".
Si tratta della prassi di riferimento (PdR) di UNI, pubblicata nell’agosto 2020, frutto dell’iniziativa promossa da Conforma, AIOICI e ALPI, le tre principali associazioni di categoria, che rappresentano la quasi totalità degli organismi di certificazione, d’ispezione e dei laboratori di prova, che operano a livello nazionale.
La PdR è stata redatta con l’intento di perseguire vari scopi:
- Definire una chiara metodica di verifica, applicabile ad un’ampia generalità di prodotti,
- Costituire un documento di riferimento in merito alle definizioni di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto, e al calcolo del loro contenuto, che possa rappresentare un guida sia per i verificatori sia per i produttori stessi, al fine di eliminare o quantomeno ridurre, le disomogeneità interpretative generatisi nei precedenti anni, favorendo invece l’uniformità di valutazione, necessaria per un coerente raffronto circa l’idoneità o meno di un prodotto presente sul mercato;
- Fornire uno strumento tecnico, che consentisse di essere utilmente impiegato da parte di Accredia, l’ente di accreditamento unico nazionale, per la definizione di uno schema di certificazione in base al quale poter avviare l’operazione di accreditamento dei soggetti in grado di eseguire le verifiche di questi parametri ambientali in modo terzo, omogeneo e uniforme.
In merito all’ultimo punto, Accredia ha già avviato i processi per l’accreditamento degli Organismi di certificazione che intendono eseguire le verifiche sulla base della PdR e anche ICMQ ha ottenuto l’estensione del proprio accreditamento per operare queste attività.
Ricordiamo che il campo di applicazione della PdR copre un’ampia gamma di prodotti, sia indicati nei decreti del MATTM, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai CAM, sia indicati nel decreto del MATTM delegato dall'art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), tra cui quelli che:
- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli (esclusi gli imballaggi);
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano;
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
La PdR invece non si applica:
- ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali, ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica.
- ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto,
- ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
Ai fini della verifica del contenuto di riciclato in un prodotto, la PdR stabilisce la necessità di effettuare una pluralità di verifiche sui seguenti aspetti: la corretta identificazione dei prodotti e dei valori dichiarati, la corretta identificazione e la tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione, la definizione e la correttezza di una procedura aziendale per la determinazione del contenuto e del periodico autocontrollo del processo di produzione in fabbrica da parte dell’organizzazione, la verifica della correttezza della metodologia di calcolo e dei valori dichiarati dall’organizzazione sulla base delle ricette compositive dei prodotti, e la verifica dei valori effettivamente presenti nel prodotto risultante al termine del processo di fabbricazione, realizzate attraverso controlli eseguiti direttamente nel sito produttivo.