Rinnovo delle notifiche in base al Regolamento Europeo 305/2011 (CPR)
In data 21 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, che costituisce l’Autorità di Notifica ed il Punto di Contatto NANDO per l'Italia, ha comunicato ad ICMQ che la Notifica di Rinnovo dell’autorizzazione quale Organismo Notificato - NB 1305 in base al Regolamento Europeo 305/2011 (CPR) – Prodotti da Costruzione è stata inserita nel sistema europeo NANDO.
Dopo il processo di validazione effettuato dalla Commissione Europea, in assenza di obiezioni/osservazioni sulla notifica da parte di altri soggetti, la stessa è stata pubblicata con data di aggiornamento 22/09/2021 e resa disponibile sul sito istituzionale.
L’iter di rinnovo era iniziato a dicembre 2020 con l’invio da parte del nostro istituto della documentazione richiesta in conformità al decreto 106/2017 ai tre ministeri competenti. È proseguito poi con l’istruttoria eseguita dai tecnici dei Ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e dello Sviluppo Economico, per le parti di rispettiva competenza, nonché con l’effettuazione, da parte degli stessi ministeri, di un audit di rinnovo congiunto nel mese di maggio.
La procedura di rinnovo condotta da parte delle autorità nazionali si è conclusa nel mese di luglio, con l’emissione del decreto di rinnovo e la trasmissione della documentazione in Commissione Europea per la validazione e la successiva pubblicazione della notifica sul sito NANDO (acronimo che significa: “New Approach Notified and Designated Organizations”, ovvero “Organizzazioni Notificate e Designate [ai fini] del Nuovo Approccio [legislativo]”, in conformità a quanto previsto dal CPR 305/2011 articolo 48 - Procedura di notifica.
Per le notifiche non basate su un certificato di accreditamento, esso prevede che l'autorità notificante fornisca alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo notificato, nonché le disposizioni esistenti per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui al CPR - articolo 43. Inoltre esso stabilisce che l'organismo di certificazione interessato possa operare in qualità di organismo notificato solo a condizione che la Commissione Europea, o gli altri stati membri, non abbiano sollevato obiezioni entro 60 gg. dalla notifica.
Insieme al rinnovo, ICMQ ha richiesto e ottenuto da parte delle Autorità competenti italiane l’estensione delle proprie notifiche all’ EAD-340275-00-0104 - Externally-bonded composite systems with inorganic matrix for strengthening of concrete and masonry structures, ovvero “Sistemi compositi a matrice inorganica, incollati esternamente, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura”. ICMQ può quindi operare quale organismo di certificazione e sorveglianza del Controllo di Produzione in Fabbrica per tali prodotti, ai fini del mantenimento della certificazione ETA (European Technical Assessment) da parte del fabbricante.
L’ETA e la pertinente certificazione del controllo di produzione in fabbrica consentono al fabbricante di apporre sul prodotto la marcatura CE, in analogia a quanto accade con i prodotti marcati CE sulla base di una norma armonizzata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea.