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La Commissione Europea pubblica la Bozza di nuova versione del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR)

In data 30/03/2022 la Commissione Europea ha presentato la bozza del nuovo Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR), comprensiva di allegati.
Il documento è articolato e complesso, quindi per approfondirne i dettagli e le implicazioni sarà necessaria una disamina “a puntate”.
Occorre osservare anzitutto che si tratta di una bozza in consultazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione e non ancora del testo definitivo.
Secondo l’Art. 92 della bozza, la data di abrogazione della versione vigente, cioè del Regolamento UE 305/2011, sarà il 1° gennaio 2045. La tabella di correlazione tra gli articoli dell’attuale CPR e quelli della bozza è contenuta nell’allegato VII.
Una data di abrogazione della attuale legislazione così lontana, induce a pensare che nelle intenzioni del legislatore comunitario vi sia che la nuova versione del CPR (possiamo chiamarla CPR 2.0?) sia discussa, condivisa e, se necessario, modificata in tutti i suoi aspetti e nella sua crescente complessità, prima della sua conversione operativa.
D’altra parte risulta strategico, per i fabbricanti italiani di prodotti da costruzione, comprendere a fondo contenuti ed implicazioni del CPR 2.0 ed eventualmente intervenire nel processo legislativo comunitario in qualità di stakeholder, possibilmente tramite le associazioni di categoria, laddove venisse ravvisata la possibilità che determinati cambiamenti possano ledere i loro interessi o introdurre fattori distruttivi per una o più filiere.
In virtù del programma di revisione sul CPR 305/2011, già previsto in fase di implementazione, prima con un sondaggio online, poi con una videoconferenza tenutasi il 7 settembre 2020, la Commissione Europea aveva avviato un fattivo confronto tra tutti i soggetti portatori di interesse, al fine di stabilire quale fosse l’approccio più corretto nel pianificare le modifiche a questo importante strumento legislativo comunitario. Si trattava, in quella occasione, di scegliere se abolire il CPR e riscrivere da zero la legislazione europea in merito, oppure modificare l’esistente, tentando di renderlo migliore. Ha prevalso la seconda ipotesi.
Il nuovo CPR si intitola: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il Regolamento (UE) 305/2011” ed è disponibile al seguente link.
I capitoli, in cui è suddivisa la bozza del nuovo CPR, sono 14 rispetto ai 9 della versione attualmente vigente; essi sono strutturati come segue:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURA
CAPO III – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO IV – NORME SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DOCUMENTI EUROPEI DI VALUTAZIONE
CAPO V – ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
CAPO VI – AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI
CAPO VII – PROCEDURE SEMPLIFICATE
CAPO VIII – PROCEDURE DI VIGILANZA DEL MERCATO E DI SALVAGUARDIA
CAPO IX – INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO X – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CAPO XI – INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI
CAPO XII – STATUTO NORMATIVO DEI PRODOTTI
CAPO XIII – EMENDAMENTI
CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

La revisione del CPR persegue obiettivi precisi:
• Sbloccare il sistema dell’armonizzazione tecnica comunitaria.
• Ridurre gli ostacoli nazionali (barriere tecniche) al commercio per i prodotti da costruzione sul mercato dell’Unione Europea.
• Migliorare l’applicazione e la sorveglianza del mercato comunitario.
• Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, attraverso la semplificazione e la digitalizzazione delle informazioni da fornire
• Garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione posti sul mercato.
• Ridurre l’impatto climatico e ambientale dei prodotti da costruzione.
Questi obiettivi, assolutamente condivisibili, sono in linea con lo sviluppo sostenibile del mercato dei prodotti da costruzione.
Novità: il Regolamento verte sulla qualifica dei prodotti da costruzione sia immessi sul mercato, sia direttamente installati in opera da parte del fabbricante.
Tra i prodotti coperti dal nuovo CPR ci saranno anche i prodotti “stampati in 3D” e i materiali destinati alla stampa 3D, anche direttamente in cantiere, ai fini della loro immediata installazione nelle opere. Anche i semplici modelli digitali di tali prodotti saranno considerati prodotti da costruzione. Il Regolamento coprirà anche case unifamiliari complete, fino a 180 m2 se monopiano e fino a 100m2 se su due livelli; tuttavia i singoli stati membri potranno decidere se escludere dalla possibilità di immissione sul mercato interno di tali edifici.
Saranno incoraggiati la circolazione e l’impiego di prodotti da costruzione usati e/o rigenerati e tali prodotti potranno essere ugualmente soggetti a qualifica mediante marcatura CE.
Alcuni prodotti attualmente ricompresi nel campo di applicazione del CPR saranno esclusi, probabilmente perché essi saranno trattati da apposita normativa, in particolare:
- ascensori, scale mobili e loro componenti
- caldaie, tubazioni, serbatoi, destinati a contenere acqua per il consumo umano
- sistemi di trattamento acque reflue
- apparecchi sanitari
- prodotti per la segnaletica stradale
Un’evoluzione strana quanto interessante consiste, tra le definizioni, nella variazione di significato del termine “specifica tecnica armonizzata”. Mentre finora tale concetto in passato è sempre stato legato sia alle norme armonizzate pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea (OJEU) che agli EAD (ex ETAG), cioè i documenti di valutazione tecnica di riferimento per ottenere gli ETA necessari ad apporre la marcatura CE su prodotti innovativi o dalla determinazione delle prestazioni particolarmente problematica, ora invece pur continuando a ricomprendere le norme armonizzate pubblicate in Gazzetta Ufficiale Europea, il termine si riferisce anche ai cosiddetti “atti delegati”.
Essi sono decisioni unilaterali in merito alla classificazione, la qualificazione, alle caratteristiche essenziali, alle modalità di prova e agli obblighi di espressione delle prestazioni, adottate direttamente dalla Commissione Europea, sulla base delle deleghe attribuite tramite il CPR dal Parlamento alla Commissione stessa

Leggi l'articolo su ICMQ Notizie n. 106

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