Il nuovo Decreto CAM premia i professionisti certificati
Lo scorso 6 agosto è stato pubblicato il nuovo Decreto sui CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, che introduce importanti novità in merito alla qualifica delle professioni. Infatti, in diversi punti del Decreto, vengono definiti precisi requisiti di competenza dei professionisti al fine di godere di punteggi premianti negli appalti pubblici.
Nel dettaglio, vengono fatti riferimenti a diverse tipologie di professionisti:
• Posatori di sistemi e prodotti per l’edilizia (art. 3.2.6)
• Installatori di impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra (art.2.4.4)
• Esperti in Gestione dell’Energia (art. 2.4.1)
• Progettisti (art. 2.7.1)
Per ognuno di questi profili sono indicati i requisiti e le capacità tecniche richieste per poter essere ammessi alla partecipazione dei bandi di gara o per ottenere punteggi premianti.
Posatori di sistemi e prodotti per l’edilizia
All’art. 3.2.6, il Decreto attribuisce un requisito premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. Il requisito può essere soddisfatto presentando un curriculum del posatore che documenti la partecipazione ad un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione, oppure presentando un certificato di conformità alle norme tecniche UNI rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato UNI CEI EN
ISO/IEC 17024, come ICMQ. Tale seconda soluzione garantisce una maggiore livello di attendibilità, in quanto la certificazione viene rilasciata dopo verifica con esame delle reali competenze teoriche e capacità pratiche possedute dal professionista.
È importante sottolineare che il requisito premiante viene attribuito solo se sono certificati tutti i posatori coinvolti nell’attività di posa in cantiere.
Il Decreto riporta anche un elenco non esaustivo di professioni che possono godere di questo vantaggio, e indica anche il riferimento alla specifica norma UNI:
• Posatori di sistemi a secco in lastre (es. cartongesso) - UNI 11555
• Posatori di serramenti - UNI 11673-2
• Posatori di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Serie UNI 11333
• Posatori di coperture discontinue - UNI 11418-1
• Posatori di lattoneria edile - UNI/PdR 68
• Posatori di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - UNI 11515-2
• Posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - UNI 11493-2
• Posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - UNI 11714-2
• Pittori edili - UNI 11704
• Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno (es. parquet) - UNI 11556
• Posatori di sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - UNI 11716
Nell’ambito di questo elenco, ICMQ ha già attivi schemi di certificazione accreditati che possono permettere di ottenere la certificazione richiesta dal Decreto.
Installatori di impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra
Gli installatori di impianti che contengono fgas, hanno l’obbligo di certificazione già da una decina di anni, ossia dalla pubblicazione del DPR 43/2012, poi modificato con il DPR 146/2019, applicabile sia ai singoli professionisti che alle imprese di installazione.
Il Decreto CAM, all’art. 2.4.4 “Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento”, non fa altro che sottolineare questo obbligo legislativo evidenziando che, in fase di esecuzione dei lavori, sarà verificato il possesso della certificazione ed è bene ricordare che la certificazione dell’impresa può avvenire solo se vi è, nel proprio organico, la presenza di almeno un professionista certificato.
La verifica di questo requisito è importante al fine di garantire la corretta installazione e manutenzione degli impianti, per evitare l’emissione in atmosfera di fgas che, seppure in quantità minima, contribuiscono in modo sostanziale a produrre effetto serra con conseguenze dannose per l’ambiente.
Il sistema di certificazione consente di verificare lo stato del certificato attraverso la consultazione pubblica del sito web “www.fgas.it” nel quale sono elencate tutte le certificazioni emesse e il loro stato di validità, ciò a garanzia della massima trasparenza e immediata verifica.
Esperti in Gestione dell’Energia
Nell’ambito della “Relazione CAM” di cui all’art. 2.2.1 del Decreto, al successivo art. 2.4.1 viene richiesta una diagnosi energetica conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775. Tale diagnosi deve essere elaborata da un Esperto in Gestione dell'Energia certificato da un Organismo di Certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, così come previsto dall’art.12 del Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Anche per questi professionisti si presenta una opportunità per valorizzare la propria certificazione.
Progettisti
Il Decreto, all’art. 2.7.1, attribuisce un punteggio premiante all’operatore economico che includa, nel proprio gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un Organismo di Certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Il tipo di certificazione richiesto non è chiaramente definito, vengono, infatti, citate certificazioni basate sugli elementi di valutazione della sostenibilità e su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici senza fornire i dettagli delle normative di riferimento per la qualifica del professionista.
Il Decreto cita alcuni esempi di protococolli di sostenibilità:
• ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA);
• Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
• CasaClima Nature;
• Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
• Haute Qualité Environnementale (HQE);
• Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
• Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
• Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
• WELL® - The WELL Building Standard.
• Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia (GBC)
Permane (come già lo era nel precedente Decreto) la difficile dimostrazione di questo requisito, in quanto molte certificazioni di competenza professionale relative a questi protocolli non sono accreditate ai sensi della norma ISO/IEC 17024, come sopra richiesto.
Il Decreto lascia però aperta una possibilità, quella di documentare una certificazione rilasciata in conformità ad una norma UNI, oggi in corso di sviluppo presso un apposito gruppo di lavoro.
Qualora pubblicata, tale norma UNI potrebbe colmare queste lacune e fornire al progettista e alla stazione appaltante un riferimento certo e univoco di qualifica professionale.
ICMQ opera da anni nel settore delle certificazioni delle persone e ha una rete capillare sul territorio, attraverso gli Organismi di valutazione, per facilitare l’accesso ai professionisti.