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CP DOC 262: lo schema di ICMQ sul contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotto è accreditabile

Il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto in un prodotto è divenuta una prestazione dei prodotti sempre più ricercata sul mercato, in particolare per quelli destinati al settore delle costruzioni.
Tale esigenza è da ricercarsi nella sempre maggiore attenzione e diffusione delle politiche legate all’incentivazione dell’economia circolare, all’impiego sempre più diffuso di protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (LEED, BREAM, ITACA, ecc.), o delle infrastrutture civili (Envision), e alla forte spinta nel settore pubblico generata con l’adozione del ns. paese del PAN -GPP e la pubblicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata confermata e assicurata in virtù di quanto contenuto nel Codice dei contratti, all'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), confermando quanto già presente nel precedente Codice dei contratti.
I CAM sono dunque i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
In particolare per i prodotti del settore delle costruzioni, le prestazioni del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto richieste ai prodotti sono disciplinate dal CAM-Edilizia, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, relativo “all’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”
Da lungo tempo ICMQ ha guardato con attenzione a questa tematica, definendo un Regolamento proprietario, riconosciuto e scelto da centinaia di aziende nel mercato quale strumento attraverso il valorizzare la prestazione dei propri prodotti immessi sul mercato e darne trasparente dimostrazione, avvalendosi della garanzia di un organismo di terza parte.
Questo Regolamento, oggi da molti individuato come “CP DOC 262”, dal numero della codifica del documento del Regolamento ICMQ, è stato sempre nel tempo aggiornato, per rispondere alle evoluzioni del settore e alla revisione dello stesso CAM-Edilizia avvenuta a partire dal gennaio 2016 in poi, anno della prima pubblicazione del Decreto.
Nell’ultimo anno ICMQ ha deciso di sottoporre il proprio Regolamento CP DOC 262 con la sua versione 2.2 all'iter di valutazione da parte di Accredia, affinché esso potesse essere riconosciuto come schema accreditabile, vale a dire le cui verifiche per l’emissione della certificazione devono essere effettuate da organismi di certificazione accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17065 per lo specifico schema.
Tale riconoscimento è stato ottenuto ufficialmente il 15 novembre scorso e oggi lo schema è disponibile affinché non solo ICMQ, ma anche qualsiasi altro organismo di certificazione di terza parte si possa accreditare presso Accredia per effettuare le verifiche ed emettere certificati in conformità al Regolamento.
ICMQ, in quanto società benefit, ha inoltre deciso di mettere a disposizione il proprio strumento gratuitamente, vale a dire senza alcun onere per il suo utilizzo da parte di altri organismi, ritenendo primaria l’esigenza di contribuire allo sviluppo e diffusione di questa tematica nel mercato, e alla sua corretta e trasparente applicazione.
In tal modo la certificazione conforme al CP DOC 262 entra a pieno titolo all’elenco delle certificazioni indicate nel par. 2.2.1 “Relazione CAM” del Decreto 23-06-2022 del Ministero della transizione ecologica:, e in particolare tra quelle indicate al punto n. 5 “una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero sottoprodotti”.
Il campo di applicazione della certificazione CP DOC 262 non ha limitazioni, e può applicarsi a un qualsiasi prodotto di un’azienda per indicare la prestazione relativa sia al prodotto, sia alle sue singole componenti.
Lo schema è applicabile per prodotti di aziende che operano sul mercato in qualità di fabbricante, importatore, mandatario o rappresentante autorizzato.
Il Regolamento disciplina le modalità di verifica, la quale è articolata in attività di tipo documentali e mediante visite ispettive in campo.
Per dimostrare la conformità del prodotto oggetto di certificazione ai valori dichiarati dall’organizzazione, deve essere verificata la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, che consiste in un bilancio di massa delle materie prime, basato sulla ricetta compositiva del prodotto in questione.
Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle proporzioni utilizzate o dell’attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, il calcolo deve essere riverificato.
La verifica, condotta per ogni singola unità produttiva, ha lo scopo di accertare che l’organizzazione soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, ed in particolare:
• la completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di certificazione e dei valori dichiarati;
• la corretta tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione;
• il contenuto della procedura dell’organizzazione;
• la correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
• il sistema di autocontrollo di produzione dell’organizzazione relativamente alla prestazione oggetto del certificato;
• l’attuazione, mantenimento, e registrazione di tutte le azioni previste dall’autocontrollo;
• la coerenza tra i valori dichiarati e i valori calcolati dall’organizzazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
• la coerenza (a campione) tra i valori del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dall’organizzazione e i valori ottenuti sul prodotto al termine del suo processo di fabbricazione.
Al termine dell’iter di verifica, laddove i riscontri ai requisiti richiesti dallo schema siano risultati positivi, viene emesso un certificato con durata triennale, soggetto a verifiche periodiche di mantenimento da parte dell’organismo, al fine di verificare nel tempo la costanza delle prestazioni dichiarate dall’azienda e certificate inizialmente dall’organismo.





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ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.