Building Information Modeling: l'evoluzione delle competenze professionali
La certificazione professionale di esperto BIM secondo UNI 11337-7 e PdR/UNI 78 è sufficiente a dimostrare il livello di competenza delle risorse richiesto dalla PdR/UNI 74 – Sistema di gestione BIM - secondo la quale, l’organizzazione richiedente deve definire ed assicurare un adeguato livello di competenza per le persone che ricoprono i ruoli di Bim Specialist, Bim Coordinator, Bim Manager e CDE Manager.
Gli esperti BIM certificati secondo UNI 11337-7 e Pdr/UNI 78 sono oggi 2063 e di questi certificati l’82% è stato rilasciato da ICMQ.
A partire dal 2016, con la pubblicazione del Codice Appalti (D.Lgs n. 50/2016) si introduce l’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) nella progettazione di opere pubbliche richiamando l’uso di "metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture" (articolo 23, comma 1, lettera h). I tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM, valutata in relazione alla tipologia delle opere e degli importi, vengono definiti, in prima battuta, con l’entrata in vigore, nel 2018, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 1/12/2017 (denominato Decreto “Baratono”) e successivamente aggiornati con il Decreto Ministeriale 312/2021.
Relativamente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di adozione di "metodi e strumenti…", il nuovo Codice individua però un termine unico e generale di obbligatorietà, stabilito al 1° gennaio 2025, che dovrà sostituire le tempistiche contenute nell’art. 6 del DM n. 312/2021; come è noto, infatti, il DM 560 introduceva un obbligo di adozione modulato su più anni ed in funzione del valore dell'opera, per cui prima del 2025 si avevano obblighi di adozione per opere nuove anche negli anni precedenti (come si evince dalla tabella). Considerato che alla luce di quanto previsto dall’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) il D.M. 560/2017 non risulta tra le disposizioni espressamente abrogate, non si comprende cosa accadrà dal 1^ luglio 2023 per tutte gare relative alle opere di nuova realizzazione superiori al milione di euro che con la vecchia norma rientravano nei criteri di obbligatorietà.
Le figure professionali BIM nel nuovo codice appalti
Dal 1° luglio 2023 è in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36 del 31/03/2023) che conferma gli adempimenti già definiti dal vecchio Decreto 560/2017 relativi alla formazione specifica del personale della stazione appaltante e alla acquisizione di adeguata strumentazione hardware e software. Rispetto ai precedenti decreti in ambito BIM, il nuovo decreto introduce anche sostanziali novità nell’ambito delle competenze professionali. In particolare, l’allegato I.9 al comma 3 richiede la nomina di un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager) e di un gestore dei processi digitali (BIM Manager), oltre a richiedere per ogni intervento la nomina di un coordinatore di flussi informativi (BIM Coordinator).
Particolarmente importante è il riferimento al CDE Manager, in quanto l’allegato precisa che la stazione appaltante deve avere un proprio ambiente di condivisione dei dati (ACDat/CDE) senza dover adottare ambienti proposti dai diversi affidatari. Questa disposizione consentire all’amministrazione stessa di disciplinare e definire aspetti delicati legati anche alla contrattualistica (es. proprietà dei dati). Da qui l’importanza di nominare un CDE Manager competente e qualificato.
Da notare, infine, che l’allegato I.9 al comma 7 conferma che le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento alle specifiche tecniche già esistenti sul mercato, fra le quali le norme della serie UNI 11337 ed in particolare la parte 7 sulla qualifica professionale. Ciò offre alle stazioni appaltanti l’opportunità di verificare le competenze, richiedendo semplicemente il certificato di conformità alla norma UNI 11337-7 emesso da Ente accreditato, quale ICMQ, a garanzia del possesso dei requisiti richiesti.
Bandi di gara BIM
Oice - Associazione di categoria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica - ha presentato il 6° rapporto sulla digitalizzazione e gare BIM attraverso il quale ha evidenziato come, da questo punto di vista, il 2022 sia stato un anno molto positivo. Nel 2022 sono state pubblicate più di 1000 gare per un valore totale superiore ai 2 mld di euro in tema BIM. I bandi in cui si è fatto riferimento al BIM sono stati circa 1000, con un'accelerazione dovuta all'andamento complessivo della domanda sulla spinta degli interventi del PNRR.
Anche le competenze professionali BIM divengono oggetto di premialità in fase di offerta di gara; in taluni casi viene attribuito un punteggio alla sola esperienza in BIM in altri casi è attribuito un punteggio premiante in presenza di Esperti BIM certificati.
A fine 2022, ANAS pubblica il 1° bando in cui si richiede la certificazione dell’esperto BIM come requisito di accesso e non come elemento premiante
Il bando ANAS, all’art 6.3 «Requisiti di capacità tecnica e professionale, comma p richiede il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti della struttura tecnico-operativa del Concorrente da impiegare nell’appalto in fase di esecuzione. Tra le figure richieste, vengono indicati tutti i profili Esperti BIM (Bim Specialist, Bim Coordinator, Bim Manager e CDE Manager) in possesso di certificazione rilasciata da organismi di certificazione accreditati.
In termini di dimostrazione della competenza delle risorse preposte all’utilizzo di metodi e strumenti BIM, la certificazione degli Esperti BIM secondo UNI 11337-7 e UNI/PdR 78 costituisce evidenza di un processo di valutazione delle competenze che garantisce trasparenza, indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.