Claim ambientali: le principali novità introdotte dalla transizione alla norma ISO 17029
Dal primo dicembre 2023 le attività di verifica e validazione delle asserzioni (claim) ambientali condotte dagli organismi di verifica e validazione (OdV) saranno svolte in conformità a nuovi riferimenti normativi ISO 17029 e ISO 14065.
L’impiego di queste norme è conseguente alla decisione effettuata a livello internazionale dalla IAF, e di conseguenza anche Accredia, l’ente unico di accreditamento italiano, ha disciplinato e richiesto agli organismi di terza parte di effettuare la transizione dalle precedenti alle nuove norme di accreditamento. ICMQ, in quanto organismo che offre i propri servizi sotto accreditamento Accredia, ha conseguentemente ridefinito le proprie modalità e processi in conformità ai nuovi standard internazionali al fine di svolgere le attività di verifica/validazione in particolare per i servizi relativi alle dichiarazioni ambientali di prodotto, EPD e Carbon Footprint di Prodotto (CFP), e alla Carbon Footprint di organizzazione (CFO).
Le principali novità introdotte da questa transizione normativa sono qui di seguito riassunte.
Le nuove norme forniscono una definizione più chiara per distinguere le attività di verifica da quelle di validazione. Come indicato dalla norma ISO 14065, le attività di verifica hanno come oggetto la conferma di un claim, attraverso la fornitura di evidenze oggettive, che dimostrino che i requisiti specifici siano stati soddisfatti. Le attività di validazione hanno quale scopo invece la conferma di un claim, sempre attraverso la fornitura di evidenze oggettive, volte a dimostrare che i requisiti relativi all’utilizzo o all’applicazione futuri previsti siano soddisfatti e plausibili. In pratica, è ora maggiormente chiaro che le attività di verifica riguarderanno claim basati su dati reali, riferiti ad eventi passati, mentre le attività di validazione avranno come oggetto claim basati su dati attesi, riferiti a un uso successivo.
Altri elementi di novità introdotti con la transizione alla norma ISO 17029 consistono nei concetti di “livello di garanzia” e di “soglia di rilevanza”.
Il “livello di garanzia”, già in precedenza impiegato per le verifiche di Carbon Footprint, sia di prodotto che di organizzazione e ora applicato anche per le EPD, è riferito all’attività di verifica dell’organismo ed è strettamente legato alla modalità con la quale vengono pianificate ed effettuate le attività di verifica del claim. La norma prevede due possibili livelli: ragionevole e limitato. Il livello di garanzia è concordato dall’organismo con il cliente già in fase contrattuale, prima ancora di pianificare e attuare le attività di verifica del claim. Per questo motivo non può essere ridefinito durante l’iter stesso, in quanto esso non è stabilito in base al livello di conformità del claim raggiunto con l’esito finale della verifica, ma in base alla modalità di svolgimento della verifica per poter restituire una valutazione secondo il livello concordato inizialmente. Compreso questo aspetto, si può quindi capire come sia possibile svolgere un’attività di verifica con livello di garanzia limitato solo dopo una precedente verifica sullo stesso claim condotta secondo un livello di garanzia ragionevole.
La soglia di rilevanza definisce invece il valore oltre il quale un’inesattezza presente in un claim ambientale viene considerata rilevante ai fini della sua verifica/validazione da parte dell’organismo. La soglia di rilevanza si riferisce quindi ad una sorta di livello di accettabilità di un potenziale errore rilevato nella verifica di un claim. Essa non va confusa con “l’incertezza”, elemento questo sempre presente in una valutazione, e che si riferisce alla qualità del dato oggetto di valutazione. Così come il livello di garanzia, anche la soglia di rilevanza viene concordata dall’organismo con il cliente in fase contrattuale ed applicata nel corso dell’intero iter.
Altro elemento introdotto dalla nuova norma di accreditamento, riguarda l’output dell’iter di verifica emesso dall’organismo, il quale prende ora il nome di dichiarazione di verifica/validazione. Al di là della terminologia impiegata, è importante far notare che le dichiarazioni emesse da un organismo si riferiscono ad una versione specifica di un claim ambientale e solo a quella. In tal senso quindi, nel caso di una nuova versione di un claim in precedenza verificato/validato, è necessario sia nuovamente verificato/validato e conseguentemente emessa dall’organismo una nuova dichiarazione di verifica/validazione relativa alla nuova versione del claim. Per tale motivo la dichiarazione di verifica/validazione dell’organismo non riporterà una data di scadenza, mentre le EPD continueranno ad avere un periodo di validità (e una data di scadenza) secondo le regole definite da parte del Program Operator che pubblica l’EPD.
Detto che le norme di accreditamento definiscono i requisiti che devono avere gli organismi che svolgono le verifiche/valutazioni, gli elementi in precedenza esposti potrebbero essere visti dalle aziende e da altri addetti ai lavori come dei tecnicismi di scarso interesse se non per chi è del settore. È invece importante far notare come con questa transizione risultino ancor meglio definite le attività richieste ad un organismo accreditato, dalla fase commerciale (pre-engagment) a quelle successive di engagement, pianificazione, verifica/validazione, riesame dell’attività condotta dall’auditor e deliberazione della dichiarazione di verifica.
Ciò rende l’operato degli organismi che svolgono la verifica/validazione sotto accreditamento sempre più affidabile, rispondendo all’esigenza di un mercato che ricerca strumenti, modalità e competenze consolidate per la verifica dei propri claim ambientali, in modo terzo, indipendente, e non alimentando il diffuso fenomeno del greenwashing, che mina la credibilità dei claim, vanificando gli sforzi e gli investimenti profusi.
Per ulteriori eventuali informazioni riguardo ai servizi EPD, CFP E CFO condotte secondo le nuove norme di accreditamento vi invitiamo a consultare il sito di ICMQ e scaricare le nuove condizioni generali di contratto dei relativi servizi.