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Novità nel mondo Emission Trading

La Direttiva 2003/87/CE (nota come EU ETS), pubblicata dall’Unione Europea in recepimento del protocollo di Kyoto, istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Nonostante siamo ormai vicini al secondo decennio di applicazione, le novità continuano a susseguirsi e il 2024 è un anno particolarmente “caldo”, non solo dal punto di vista climatico.
L’applicazione della Direttiva si basa su un sistema di “quote” che, in parte, vengono assegnate a titolo gratuito ai Gestori degli impianti e, in parte, devono essere acquistate nell’ambito di un sistema di scambio appositamente istituito. La partecipazione al sistema EU ETS è obbligatoria e coinvolge gli impianti che svolgono ben determinate attività (elencate nell’allegato 1 alla Direttiva stessa). Per il mondo delle costruzioni si tratta di produttori di clinker per cemento, calce, prodotti ceramici (inclusi i laterizi), gesso e cartongesso.

Come avviene l’assegnazione delle quote
L’assegnazione delle quote gratuite avviene periodicamente sulla base dei “livelli storici di attività”. Il processo è alquanto complicato ma, in sostanza, il gestore deve comunicare i livelli di produzione che ha mantenuto durante un determinato periodo di riferimento.
A giugno 2024 è scaduto il termine per presentare la domanda di assegnazione gratuita per il periodo 2025 – 2030. La domanda deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato che deve confermare la correttezza di quanto dichiarato dal gestore.
La novità sta nel fatto che questa volta l’assegnazione è condizionata dell’attuazione delle raccomandazioni di efficientamento energetico presenti nella diagnosi energetica eseguita in applicazione del D.Lgs. 102/2014. La maggior parte degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva sono classificati come “a forte consumo di energia” e, pertanto, soggetti all’obbligo di analizzare le proprie prestazioni in termini di efficienza energetica di attuare delle azioni di miglioramento. Chi non può dimostrare di avere attuato misure di efficientamento rischia di vedere una riduzione del 20% delle quote assegnate. Il Regolamento che disciplina l’assegnazione gratuita prevede alcune condizioni esimenti che consentono di evitare la decurtazione, ma il concetto è chiaro: il miglioramento delle prestazioni energetiche è una priorità e non un optional. L’altra novità è l’estensione del campo di applicazione della Direttiva ai trasporti stradali (il trasporto aereo e marittimo sono già inclusi) e agli edifici.

Gli obblighi
Niente panico: né le piccole aziende di trasporto, né gli amministratori di condominio saranno soggetti agli obblighi di rendicontazione e di comunicazione previsti dalla Direttiva, che sono tutt’altro che semplici. L’obbligo ricade su chi immette in consumo combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della direttiva 2003/87/CE. Entro il 1° gennaio 2025 i fornitori di gas e di carburanti dovranno dotarsi di un’apposta autorizzazione e, entro il 30 aprile 2025 (e poi con la stessa scadenza per tutti gli anni a seguire), dovranno determinare e comunicare le emissioni generate dai carburanti/combustibili che hanno immesso in commercio. Dal 2027 partirà l’obbligo di restituzione di quote che verranno scambiate su un’apposita piattaforma come già avviene per l’EU ETS “tradizionale”. Anche in questo caso, è previsto che quanto comunicato sia confermato da un verificatore accreditato.
ICMQ opera come verificatore EU ETS fin dall’inizio e, quindi, può vantare un’esperienza quasi ventennale. In attività di questo tipo, l’esperienza e la competenza di chi effettuale la verifica sono fondamentali, in quanto sono previste sanzioni sia in caso di omessa comunicazione sia in caso di comunicazioni errate.

Leggi l'articolo impaginato su ICMQ Notizie n. 114

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