End of Waste Rifiuti Inerti: il nuovo regolamento
All’inizio del mese di Luglio il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha firmato il decreto del nuovo regolamento che stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti inerti e che andrà a sostituire l’attuale DM 152/2022.
Il nuovo regolamento introduce alcune novità rispetto al passato, improntate alla gestione e del recupero dei rifiuti inerti in direzione ad un maggiore loro utilizzo sostenibile. Qui di seguito si riportano alcune delle più significative.
Sono stati inclusi nuovi utilizzi degli aggregati recuperati per la produzione di clinker e cemento. Per l’utilizzo degli aggregati recuperati nella produzione di clinker, l’unico parametro rimasto da ricercare per la cessazione della qualifica di rifiuto è l’amianto. Gli altri parametri proposti sono stati inseriti come parametri prestazionali nell’Allegato 2 al decreto. Anche per il ciclo a freddo di produzione del cemento, il parametro end of waste è l’amianto. Sono rimasti invariati i parametri end of waste per l’utilizzo degli aggregati recuperati nella produzione di calcestruzzo.
Sono stati esclusi dal test di cessione gli aggregati recuperati utilizzati per la produzione di clinker, cemento e calcestruzzi con classe di resistenza maggiore o uguale a C 12/15.
Il nuovo regolamento recita che “il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, comprensivi del controllo della qualità e dell’autocontrollo”. A differenza della precedente versione del regolamento, si passa da un minimo sindacale ad un mercato senza controlli, addirittura utilizzando in modo improprio il termine “accreditamento”, che non è direttamente accessibile al produttore. Le imprese dotate di Registrazione EMAS o di certificazione di sistema gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo di certificazione accreditato, sono esenti dall’applicazione dei criteri relativi all’obbligo di conservazione del campione.
In merito agli aspetti autorizzativi, il produttore dell’aggregato recuperato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, deve presentare un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione. Fino all’ottenimento dell’aggiornamento, i produttori possono operare in conformità ai titoli già posseduti e gli aggregati prodotti possono essere gestiti secondo quanto previsto dal precedente regolamento. Naturalmente, una volta ottenuto l’aggiornamento dell’autorizzazione, i produttori devono rispettare i criteri del nuovo regolamento.
L’auspicio è che con le novità introdotte da questo nuovo regolamento, il settore possa beneficiare di un reale impulso che favorisca il recupero dei rifiuti inerti per un produzione crescente di aggregati riciclati, elemento questo essenziale per consentire ai settori collegati della produzione di calcestruzzo e dei cementi di mettere sul mercato prodotti in grado di rispettare i Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal MASE, in ottemperanza alle politiche per il Green Public Procurament e per l’incentivazione della crescita dell’economia circolare nel nostro paese.