Frequently ask question
Un prodotto da costruzione deve riportare la marcatura Ce dopo il 30 giugno 2013?
Dopo il 30 giugno 2013, per vendere un prodotto da costruzione nell’Unione europea il produttore ha l’obbligo di rilasciare una Dichiarazione di prestazione (Dop) e di apporre la marcatura Ce se il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesistenza è terminato, oppure se per il prodotto è stato rilasciato un documento di Valutazione tecnica europea (ndr: Eta). Nb: se è applicabile una delle deroghe previste dall’articolo 5 del Regolamento Prodotti da costruzione, il produttore può astenersi dal redigere la Dop e dall’apporre la marcatura Ce. è una decisione che deve assumere il produttore, che anche in questi casi può comunque rilasciare una Dop e apporre la marcatura Ce.
Un produttore vende nella Ue un prodotto con la marcatura Ce prima del 1° luglio 2013. Cosa deve fare per venderlo nella Ue dopo il 1° luglio 2013?
Il produttore può continuare a vendere il prodotto dopo il 1° luglio 2013 a condizione che:
- abbia redatto una Dichiarazione di prestazione (Dop) in linea con l’Appendice III del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) (ndr: questa indicazione è superata, ora la Dop deve essere conforme al Regolamento delegato Ue 574/2014) e ne fornisca copia al cliente; i produttori possono redigere una Dop sulla base di un certificato di conformità o di una dichiarazione di conformità rilasciati prima del 1° luglio 2013 in accordo con la direttiva Prodotti da costruzione 89/106/Cee (Cpd);
- abbia apposto la marcatura Ce, seguita dalle informazioni richieste dall’articolo 9(2) del Cpr;
- si astenga dall’apporre sul prodotto marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terze parti riguardo alla forma o al significato della marcatura Ce.
Dopo il 1° luglio 2013, un distributore è obbligato a ritirare dal proprio punto vendita prodotti che ha ricevuto prima di quella data e che erano già marcati Ce in linea con la direttiva Prodotti da costruzione 89/106/Cee (Cpd) ma che non sono accompagnati da una Dichiarazione di prestazione (Dop), oppure che non riportano la marcatura Ce sebbene siano coperti da una norma europea armonizzata sotto la Cpd?
No, può continuare a vendere questi prodotti finché lo stock (ndr: il materiale che ha in casa) consegnato prima del 1° luglio 2013 sarà esaurito. Per ogni nuova consegna di prodotti da costruzione che gli saranno spediti dal produttore da quella data in poi, il distributore deve richiedere al produttore di fornire la Dichiarazione di prestazione (Dop) per quei prodotti e di apporvi la marcatura Ce.
Qual è il significato di "immissione sul mercato
Qualsiasi fornitura del (singolo) prodotto da costruzione per la prima volta nell’ambito del Mercato interno europeo per la distribuzione o l’utilizzo nel corso di un’attività commerciale, sia a titolo oneroso che gratuito.NB: Ogni prodotto o lotto di prodotti (ad esempio, ogni finestra oppure ogni bancale/carico di mattoni) è immesso sul mercato singolarmente. Il fatto che prodotti simili siano stati venduti in precedenza non cambia questo fatto. Perciò, i produttori devono redigere una Dichiarazione di prestazione (Dop) e apporre la marcatura Ce ai sensi del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) per tutti i prodotti immessi sul mercato dal 1° luglio 2013 in poi, anche se prodotti simili sono stati commercializzati prima di tale data.
Se il produttore non ha cambiato alcunché nel suo prodotto, è obbligato dopo il 1° luglio 2013 a rinnovare le prove [di tipo] od i rapporti di valutazione esistenti, o richiedere nuovi certificati all’Organismo notificato per rimpiazzare quelli rilasciati prima del 1° luglio 2013?
No, dopo il 1° luglio 2013 le valutazioni non devono essere rifatte né i certificati rinnovati.Se il produttore non ha cambiato alcunché nel suo prodotto i test / i rapporti di valutazione esistenti e i certificati dovrebbero essere rinnovati solo:
- se la norma En armonizzata è cambiata includendo altri metodi di prova/valutazione relativamente alle caratteristiche essenziali per le quali il produttore intende dichiarare la prestazione, e
- se questi cambiamenti nei metodi di valutazione producessero cambiamenti significativi nella prestazione dichiarata.
Se l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato non è stato designato (ndr: notificato) sotto il Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr), dopo il 1° luglio 2013 non può continuare ad effettuare i compiti di Valutazione e Verifica di costanza della prestazione e perciò il produttore dovrà scegliere un altro organismo di certificazione che sia stato designato sotto il Regolamento Prodotti da costruzione.
Un Benestare tecnico europeo può essere usato per vendere un prodotto dopo il 1° luglio 2013? Se sì, per quanto tempo?
Un produttore deve far valutare di nuovo il prodotto se lo ha modificato.L’articolo 66 del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) prevede che i produttori possano usare i Benestare tecnici europei rilasciati prima del 1° luglio 2013 come Valutazioni tecniche europee [Nb: nel passaggio dalla direttiva Cpd al regolamento Cpr è cambiata la denominazione del documento, da Benestare tecnico europeo a Valutazione tecnica europea ma l’acronimo è rimasto lo stesso: Eta] per tutto il loro periodo di validità.Perciò il fabbricante può, sulla base del Benestare tecnico europeo esistente, redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop), apporre la marcatura Ce e vendere il prodotto nella Ue.Quando il Benestare tecnico europeo è prossimo alla scadenza, il produttore può richiedere una Valutazione tecnica europea da uno degli Organismi di valutazione tecnica (ndr: Tab) competenti, designati sotto il Cpr. Una lista aggiornata degli Organismi di valutazione tecnica sarà disponibile al più tardi dal 1° luglio 2013 in poi all’indirizzo della Commissione europea nell’area Growth/Single Market and Standards/Tools and Databases/Notified bodies Nando/Body .
Quali sono le novità del Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione?
Innanzitutto le sue modalità di applicazione, in quanto non ha bisogno di essere recepito, ma è vigente allo stesso modo in tutti gli Stati.Il Cpr è completamente vigente dal 1° luglio 2013.In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto quello relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con l’inserimento delle caratteristiche essenziali relative al requisito 7.In terzo luogo i sistemi di attestazione scendono da 6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi Avcp possibili saranno 1+, 1, 2+, 3 e 4.
La marcatura CE è responsabilità del produttore?
Sì, sempre. La marcatura CE infatti non è una certificazione di prodotto. Essa non è equivalente ad un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa armonizzata europea applicabile e pertanto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore.
Cosa deve fare un produttore per adeguarsi al Cpr?
Deve ottemperare ai requisiti dell’art.11 del Cpr. Deve redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale; inoltre deve inserire nell’etichetta di marcatura Ce alcuni nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo).
Nel caso non vi sia necessità di emettere un nuovo certificato, l’azienda deve comunque indicare sul prodotto il numero dell’organismo notificato (1305 per ICMQ)-CPR e il numero del certificato? Ma quale? Quello vecchio del CPD o altro?
L’azienda, se non ha un certificato CPR, non deve indicare 1305-CPR. Dovrebbe indicare solo 1305 sulla DOP e 1305-CPD-xxxx (con xxxx si intende il numero di certificato) sull’etichetta, in base all’articolo 66 "disposizioni transitorie", comma 2.Per il momento sulla DOP non appare obbligatorio inserire il numero del certificato, ma di sicuro va inserito il numero dell’organismo notificato (1305 per ICMQ). Non è comunque proibito che un’azienda metta il numero del certificato completo.La Commissione europea sta rivedendo in questi mesi l’allegato III del CPR, ovvero i contenuti della DOP. Nelle bozze di revisione, al momento, compare il numero del certificato completo. L’emanazione di questi documenti avverrà probabilmente all’inizio del prossimo anno.
Per la marcatura CE, le prove da effettuarsi nel controllo di produzione (FPC - Factory Production Control) e le prove iniziali di tipo (ITT) possono essere eseguite con metodologie di prova alternative a quelle richiamate nelle norme armonizzate?
Si nel caso del FPC, a patto che si sia dimostrata una correlazione attendibile tra i risultati ottenuti con il metodo richiamato dalla norma e quello alternativo. Tale correlazione deve essere documentata dal produttore.
è necessario che il produttore sia in possesso di un nuovo certificato rilasciato ai sensi del Cpr? Deve allegarne copia quando consegna la Dop?
No, l’articolo 66 consente al produttore, che continua a "mettere a disposizione" prodotti già immessi sul mercato al 30 giugno, di redigere la Dop sulla base della Dichiarazione di conformità riguardante quel prodotto-tipo, precedentemente emessa in base alla direttiva Cpd 89/106.Ciò rende non necessaria la riemissione immediata del certificato di costanza della prestazione (Avcp 1+ e 1) o di conformità del controllo di produzione in fabbrica (Avcp 2+); altrettanto dicasi per i rapporti di prova iniziali di tipo (Avcp 3). Inoltre non è previsto che alla Dop venga allegata copia del certificato, diversamente da quanto accadeva con la Dichiarazione di conformità.
Nella marcatura CE quali sono i compiti di un organismo notificato, quale è ICMQ?
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: definizione del prodotto-tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della Dichiarazione di prestazione (DoP) e della relativa Etichetta CE. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o ad un organismo notificato come ICMQ. Tutto ciò viene specificato nei Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Avcp), riportati nell’allegato ZA della norma armonizzata di riferimento e qui di seguito schematizzati.
è possibile rendere disponibile la Dop su un sito internet consentendone lo scaricamento da parte dei clienti?
Con la pubblicazione dell’apposito atto delegato, è ufficialmente consentita la pubblicazione su un sito web della Dichiarazione di Prestazione (Dop) per lo scaricamento.Gli operatori economici devono però rispettare alcune condizioni di garanzia di invariabilità della Dop online, di accessibilità e di consultazione gratuite come appunto stabilito nel Regolamento UE 157/2014.
Cosa deve fare il produttore quando un cliente rivende i suoi prodotti a proprio nome e con proprio imballo?
L’articolo 15 del Cpr prescrive che chi rivende a proprio nome il prodotto di un altro, oppure vi apporta modifiche andando ad influire sulle prestazioni dichiarate in etichetta, assume gli obblighi del produttore. Pertanto il cliente dovrà attrezzarsi per aver titolo a marcare Ce il prodotto in proprio. Ciò che dovrà fare nel dettaglio dipende dai compiti per il produttore previsti nell’Avcp (Sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione - Allegato V del Cpr) applicabile al prodotto che tratta.
Vi sono possibilità di deroga all’obbligo di marcatura Ce per determinati prodotti?
Sì, vi sono tre possibilità di deroga:
- se il prodotto è fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato nell’opera da parte del fabbricante;
- se il prodotto è fabbricato nel cantiere dove vengono realizzate le opere nelle quali sarà inserito;
- se il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette.
In tutti i casi sopra esposti, avvalendosi della possibilità di non marcare Ce si ricade nell’obbligo di sottoporre il proprio operato in fase produttiva alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere. Si segnala inoltre che, per i prodotti con valenza strutturale, in caso di ricorso alle possibilità di deroga le frequenze di prova sul prodotto non possono essere quelle consentite dalla norma armonizzata, ma sono quelle previste per il cantiere. La deroga alla marcatura Ce è comunque una possibilità, non un obbligo.
Come si raggiunge il "punto di contatto prodotti da costruzione"? Cosa vi si trova e perché accedervi?
Occorre collegarsi al sito del ministero dello Sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it, cliccare "dipartimenti", selezionare "dipartimento impresa e internazionalizzazione" e scorrere nella parte bassa della pagina dove si trovano alcuni pulsanti allineati in strisce orizzontali. Nella striscia "utilità", cliccare "punto di contatto". Qui si trovano sia la modulistica per l’accesso al servizio, che è gratuito e deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione del quesito, sia il collegamento all’elenco dei punti di contatto di ogni singolo paese dell’Unione.L’accesso al punto di contatto è necessario per conoscere la normativa specifica che, in una determinata nazione, rende obbligatoria la dichiarazione di una o più prestazioni relative alle caratteristiche essenziali di un prodotto. Inoltre vi si può far ricorso per essere messi in contatto con le autorità preposte all’applicazione della normativa tecnica dello stato membro nel quale si intende immettere sul mercato un prodotto da costruzione.
Cosa sono e quali sono le procedure semplificate e chi se ne può avvalere?
Le procedure semplificate sono metodi alternativi che un fabbricante può utilizzare al fine di contenere i costi per valutare e tenere sotto controllo la costanza della prestazione di un prodotto da costruzione. Tra esse sono contemplati:
- la possibilità di dichiarare un prodotto di una certa classe per via "tabellare". Ad esempio un prodotto di metallo può essere dichiarato di classe A1 per la reazione al fuoco, grazie ad alcune decisioni della Commissione europea;
- il "test sharing", cioè la condivisione delle prove iniziali di tipo (Itt). Lo stesso prodotto fabbricato in due stabilimenti diversi può far riferimento alle stesse prove iniziali di tipo;
- il "cascading". Se acquisto un prodotto e lo immetto sul mercato a mio nome in qualità di produttore, per dichiararne le prestazioni posso far riferimento ai test di tipo iniziali del fabbricante, a condizione di essere stato da lui formalmente autorizzato;
- per microimprese (max 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato) che ricadono nell’Avcp 3 o 4, la possibilità di effettuare la determinazione del prodotto-tipo con metodi alternativi a quelli previsti dalla norma armonizzata, a condizione però che ne venga dimostrata l’equipollenza. Inoltre tali fabbricanti possono trattare il prodotto ricadente nel Avcp 3 conformemente alle disposizioni relative all’Avcp 4;
- nel caso di prodotto in unico esemplare o su specifica del committente con processo non in serie, la possibilità per il fabbricante (qualora decida di marcare Ce - ndr) di sostituire le attività relative alla valutazione della prestazione di cui al pertinente Avcp con una documentazione tecnica specifica e procedure dimostrate equipollenti. In caso di Avcp 1+ e 1 questa documentazione specifica dovrà superare la verifica da parte dell’organismo notificato che rilascia il certificato di costanza della prestazione.
Quali sono gli obblighi degli importatori e dei distributori?
L’importatore deve verificare di immettere sul mercato solo prodotti conformi al Cpr; deve quindi approfondire la consistenza della eventuale documentazione consegnata dal produttore, assicurandosi che abbia i requisiti necessari per aver titolo ad apporre la marcatura Ce. Il distributore può limitarsi a verificare che i prodotti rechino la marcatura Ce e siano accompagnati dai documenti necessari. Entrambi devono assicurarsi che durante le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna al cliente i prodotti non siano soggetti a degrado delle prestazioni dichiarate. Devono inoltre collaborare con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato in caso di necessità di porre rimedio alle non conformità o di eliminare eventuali rischi connessi con l’impiego dei prodotti.
Cos’è un prodotto-tipo?
È un prodotto inteso come "insieme di prestazioni dichiarate in etichetta di marcatura". In generale, prodotti che possono essere inseriti nella stessa Dop, senza commettere errori nella destinazione d’uso e nella dichiarazione delle prestazioni, possono essere considerati come facenti capo allo stesso prodotto-tipo.