L’Unione Europea, ai fini dell’applicazione del Regolamento europeo prodotti da costruzione UE 305/2011, ha demandato al CEN (ente di normazione europeo) l’elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni.
Tutti i prodotti i cui riferimenti normativi siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea e che siano commercializzati in ambito comunitario, entro un periodo stabilito, devono obbligatoriamente riportare la marcatura CE. I prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.
La marcatura CE non è una certificazione di prodotto. Non è infatti equivalente a un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa tecnica europea applicabile e che pertanto può essere immesso sul mercato e circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore.
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione e attivazione di un controllo di produzione, stesura della Dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o a un organismo notificato dai ministeri competenti, come ICMQ.
ICMQ è accreditato da Accredia per la verifica e convalida delle Epd e per la certificazione volontaria di una serie di prodotti per l’edilizia.